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Decreto legislativo 42/2004

Art. 106

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/106parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 106 Uso individuale di beni culturali 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

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