Decreto legislativo 28/2004
Art. 16 — Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche
Art. 16. Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche 1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2. 2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto. 3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 220/11 — Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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