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Decreto legislativo 387/2003

Art. 6 — Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW

ELI /it/decreto-legislativo/2003/12/29/387/art/6parte di Decreto legislativo 387/2003
Art. 6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. 2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e' consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

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