Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 387/2003Art. 10
Decreto legislativo 387/2003

Art. 10 — Obiettivi indicativi regionali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/12/29/387/art/10parte di Decreto legislativo 387/2003
Art. 10. Obiettivi indicativi regionali 1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale. 2. La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione. 3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 387/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.