Decreto legislativo 276/2003
Art. 71 — Prestatori di lavoro accessorio
Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio 1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunita' di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195)ha disposto (con l'art. 22, comma 4) l'abrogazione dell'art. 71.
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 71.
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