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Decreto legislativo 276/2003

Art. 67 — Estinzione del contratto e preavviso

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/10/276/art/67parte di Decreto legislativo 276/2003
Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

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