Decreto legislativo 276/2003
Art. 67 — Estinzione del contratto e preavviso
Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'art. 67.
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