Decreto legislativo 276/2003
Art. 65 — Invenzioni del collaboratore a progetto
Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Nota all'art. 65: - Il testo dell'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e' il seguente: «Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'art. 65.
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