Decreto legislativo 276/2003
Art. 39 — Computo del lavoratore intermittente
Art. 39. Computo del lavoratore intermittente 1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 39, comma 11) la modifica dell'art. 39.
Abroga · 1
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 39.
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