Decreto legislativo 276/2003
Art. 28 — Somministrazione fraudolenta
Art. 28. Somministrazione fraudolenta 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/06 — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema autoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'art. 28.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 276/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.