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Decreto legislativo 257/2003

Art. 25 — Norme transitorie e finali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/25parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 25. Norme transitorie e finali 1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica. 2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti. 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione e' tenuto a sottoporre al Ministro delle attivita' produttive un piano di razionalizzazione delle attivita' e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA. 4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca. 5. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nota all'art. 25: - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si vedano le note all'art. 5.

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