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Decreto legislativo 257/2003

Art. 2 — Finalita' dell'Ente

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/2parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 2. Finalita' dell'Ente 1. L'ENEA e' ente pubblico a supporto delle politiche di competitivita' e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attivita' di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonche' di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo. 2. L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed e' dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonche' al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attivita' internazionali.

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