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Decreto legislativo 259/2003

Art. 82 — Servizi obbligatori supplementari

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/82parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 82. Servizi obbligatori supplementari 1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

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