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Decreto legislativo 259/2003

Art. 78 — Numeri non geografici

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Art. 78. Numeri non geografici 1. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilita' di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.

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