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Decreto legislativo 259/2003

Art. 63 — Finanziamento degli obblighi di servizio universale

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/63parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 63. Finanziamento degli obblighi di servizio universale 1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorita' riscontri che un'impresa designata e' soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11. 2. Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorita', sentito il Ministero. 3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorita', tenuto conto delle condizioni di concorrenzialita' del mercato, puo' valutare l'opportunita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria. 4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.

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