Decreto legislativo 259/2003
Art. 57 — Misure speciali destinate agli utenti disabili
Art. 57. Misure speciali destinate agli utenti disabili 1. L'Autorita' adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. 2. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
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