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Decreto legislativo 259/2003

Art. 53 — Disponibilita' del servizio universale

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/53parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 53. Disponibilita' del servizio universale 1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

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