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Decreto legislativo 259/2003

Art. 3 — Principi generali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/3parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 3. Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

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