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Decreto legislativo 259/2003

Art. 220 — Disposizioni finali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/220parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 220. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002. 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza: a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26; b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonche' l'allegato n. 9; c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25; d) con deliberazione dell'Autorita', sentito il Ministero, l'allegato n. 11; e) con deliberazione dell'Autorita', gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Note all'art. 220: - Per l'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si vedano le note alle premesse. - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», cosi' recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

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