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Decreto legislativo 259/2003

Art. 213 — Vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/213parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 213. Vigilanza 1. Il Ministero ed il Ministero delle attivita' produttive, congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.

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