Decreto legislativo 259/2003
Art. 211 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
Art. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica 1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
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