Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 259/2003Art. 200
Decreto legislativo 259/2003

Art. 200 — Norme tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/200parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 200. Norme tecniche 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 199 Art. 201 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.