Decreto legislativo 259/2003
Art. 184 — Rapporti con gli armatori
Art. 184. Rapporti con gli armatori 1. Nei rapporti con gli armatori le societa' di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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