Decreto legislativo 259/2003
Art. 169 — Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo
Art. 169. Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
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