Decreto legislativo 259/2003
Art. 167 — Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Art. 167. Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi 1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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