Decreto legislativo 259/2003
Art. 161 — Norme tecniche per gli impianti
Art. 161. Norme tecniche per gli impianti 1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
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