Decreto legislativo 259/2003
Art. 16 — Separazione strutturale
Art. 16. Separazione strutturale 1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attivita' relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. 3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
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- D.L. 82/06 — Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architetturaautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 14, lettera a)) la modifica dell'art. 16-bis, commi 1, alinea, 2, lettere a) e b), 3, 4 e 5.
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