Decreto legislativo 259/2003
Art. 158 — Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
Art. 158. Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato 1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.
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