Decreto legislativo 259/2003
Art. 143 — Stazioni ripetitrici
Art. 143. Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo. 2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
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