Decreto legislativo 259/2003
Art. 127 — Stazione radioelettrica
Art. 127. Stazione radioelettrica 1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonche' i dati significativi della stazione stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 127.
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