Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/2003Art. 89
Decreto legislativo 196/2003

Art. 89 — Casi particolari

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/89parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 89. Casi particolari 1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo. Note all'art. 89: - Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 reca: "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.".

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 88 Art. 90 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.