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Decreto legislativo 196/2003

Art. 71 — Attivita' sanzionatorie e di tutela

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/71parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 71. (Attivita' sanzionatorie e di tutela) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita': a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile. Nota all'art. 71: - Si riporta il testo dell'art. 391-quater del codice di procedura penale: «Art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.».

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