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Decreto legislativo 196/2003

Art. 59 — Accesso a documenti amministrativi

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/59parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 59. (Accesso a documenti amministrativi) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. Nota all'art. 59: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.»

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