Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/2003Art. 51
Decreto legislativo 196/2003

Art. 51 — Principi generali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/51parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 51. (Principi generali) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 50 Art. 52 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.