Decreto legislativo 196/2003
Art. 49 — Disposizioni di attuazione
Art. 49. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile. Nota all'art. 49: - Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.».
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.