Decreto legislativo 196/2003
Art. 3 — Principio di necessita' nel trattamento dei dati
Art. 3. (Principio di necessita' nel trattamento dei dati) 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
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