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Decreto legislativo 196/2003

Art. 21 — Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/21parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

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