Decreto legislativo 196/2003
Art. 170 — Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 170. (Inosservanza di provvedimenti del Garante) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.