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Decreto legislativo 196/2003

Art. 168 — Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/168parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 168. (Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) 1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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