Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/2003Art. 166
Decreto legislativo 196/2003

Art. 166 — Procedimento di applicazione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/166parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 166. (Procedimento di applicazione) 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158. Nota all'art. 166: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al sistema penale.».

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 165 Art. 167 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.