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Decreto legislativo 196/2003

Art. 140 — Codice di deontologia e di buona condotta

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/140parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 140. (Codice di deontologia e di buona condotta) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

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