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Decreto legislativo 196/2003

Art. 116 — Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/116parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 116. (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato) 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

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