Decreto legislativo 128/2003
Art. 20 — Piano aerospaziale nazionale
Art. 20. Piano aerospaziale nazionale 1. Il Piano aerospaziale nazionale, di durata triennale, nonche' gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Nota all'art. 20: - L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: «2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.».
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