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Decreto legislativo 128/2003

Art. 17 — Regolamenti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/04/128/art/17parte di Decreto legislativo 128/2003
Art. 17. Regolamenti 1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento; b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici; c) definisce le regole per le partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati. 3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attivita' di ricerca; c) definisce modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria; d) individua le modalita' per l'acquisizione di risorse esterne all'ente; e) definisce modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 4. Il regolamento del personale: a) definisce modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168: «Art. 8. - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti. 2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli enti di cui al presente articolo: a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale; b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali; c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». 5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».

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