Decreto legislativo 128/2003
Art. 11 — Direttore generale
Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale: a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia; b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione; c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione; d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera f)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 11.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 128/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.