Decreto legislativo 93/2003
Art. 20 — Procedimenti pendenti
Art. 20. Procedimenti pendenti 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-septies e' inserito il seguente: "Art. 67-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione e' spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-septies e' inserito il seguente: "Art. 78-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione e' spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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