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Decreto legislativo 93/2003

Art. 11 — Diritto di insinuazione dei crediti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/11parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 11. Diritto di insinuazione dei crediti 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-bis e' inserito il seguente: "Art. 66-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti. 2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica. 3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui e' sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-bis e' inserito il seguente: "Art. 77-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti. 2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica. 3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui e' sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.".

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