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Decreto legislativo 467/2001

Art. 5 — Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/5parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 5. Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi 1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate". 2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.". Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 12 (Casi di esclusione del consenso). - 1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed e' effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31; e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. In tal caso si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h-bis) e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.".

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