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Decreto legislativo 215/2001

Art. 6 — Gestione delle eccedenze

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/6parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 6. Gestione delle eccedenze 1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella "A" allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa. e' assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovra' in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno. 2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa. di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica. 3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo' permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale puo' avvenire, a domanda. il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2004, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di eta' provati per, ciascuna categoria di personale viene collocale in ausiliaria. il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria e' stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3. 5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma 3. 7. Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva. 8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano. ai fini del trattamento economico, le anzianita' di grado e di servizio complessivamente maturate nonche', ove piu' favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza. riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Note all'art. 6: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.; si riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter: "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999; 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie; 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.; si riporta il testo dell'art. 1, comma 2: "2. Per le amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1988, n. 214, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 17, comma 1: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Per il testo della tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, v. nota all'art. 2. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, recante "Modifiche alla normativa concernente la disposizione ausiliaria del personale militare, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998.

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