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Decreto legislativo 215/2001

Art. 3 — Ufficiali

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/3parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 3. (Ufficiali) 1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalita' definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 60, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 10 gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione 2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri: a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza Armata; b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello prevista dalla pregressa normativa; c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito; d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)".

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