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Decreto legislativo 215/2001

Art. 24 — Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/24parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 24. Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta'. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. Note all'art. 24: - Per il testo degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 20. - Si riporta il testo degli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298: "Art. 6 (Ruolo normale). - 1.-2. (omissis); 3. Il concorso di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale". "Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'". "Art. 8 (Ruolo tecnico-logistico). - 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso".

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